La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione, in totale accoglimento delle richieste difensive dell’avvocato Bruno Molinaro, difensore del Sottufficiale della Guardia Costiera di Ischia Vanni Ferrandino, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Procura della Repubblica avverso l’ordinanza del 20.4.2017, con la quale il Tribunale del Riesame aveva precedentemente annullato, per assoluta carenza di indizi di colpevolezza, il provvedimento restrittivo emesso dal GIP nei confronti del Ferrandino stesso.
Va detto che il Tribunale del Riesame aveva già adottato identica pronuncia di proscioglimento il 22.4.2016, anch’essa impugnata dalla Procura.
La Corte di Cassazione, che ha ora definitivamente confermato che il Ferrandino non si è mai reso responsabile nè del reato di concussione nè di quello meno grave di induzione indebita, era, nell’occasione, presieduta dall’ex P.M. di MANI PULITE Piercamillo Davigo.
“La sentenza della Suprema Corte, nel confermare integralmente la decisione impugnata, dimostra che Ferrandino aveva ed ha, in questa triste storia, le MANI PULITE, che l’ineffabile denunciante non ha detto la verità, come sottolineato anche dal Tribunale del Riesame sia nella ordinanza del 20.4.2017 che in quella ancor più datata del 22.4.2016, ed infine che il Ferrandino, pubblico ufficiale integerrimo, è stato vittima sacrificale di una deprecabile azione ritorsiva per aver fatto soltanto il suo dovere, in maniera sin troppo zelante, come confermato dai plurimi sequestri operati presso le strutture facenti capo alla famiglia del denunciante nelle circostanze di tempo e di luogo emergenti dagli atti del procedimento”: lo dichiara, con piena soddisfazione l’avvocato Molinaro che non ha mai dubitato, nemmeno per un solo istante, dell’innocenza del Ferrandino, sottolineando che il proprio assistito, a tempo debito, dovrà essere risarcito dallo Stato per essere stato costretto a patire ingiustamente le devastanti conseguenze dell’illegittima detenzione domiciliare.
Nessun indennizzo, secondo il legale, potrà, tuttavia, riparare adeguatamente Ferrandino del torto subito.
L’avvocato Molinaro ha anche aggiunto che il Procuratore Generale Baldi, in udienza, aveva sorprendentemente concluso per l’annullamento con rinvio.
Soddisfazione è stata espressa, per l’esito del giudizio cautelare, anche dal codifensore avvocato Gigi Tuccillo.
Tra le tante prove schiaccianti prodotte dalla Difesa a conferma del fatto che il Ferrandino ha regolarmente pagato di tasca propria i due (contestati) soggiorni vacanzieri, non meritando alcun addebito, vanno, in particolare, ricordate le seguenti.
– N.ro 4 foto di banconote, rinvenute nella memoria del computer fisso (in cartella di backup denominata “FOTO IPHONE VANNI”), scattate in data 11.6.2014, nel tardo pomeriggio, prima della materiale consegna delle stesse al coindagato D’Abundo da parte del Ferrandino.
– Documentazione relativa a messaggi intercorsi tra il D’Abundo ed il Ferrandino in ordine ad importi da corrispondere per soggiorni vacanzieri nel mese di giugno dell’anno 2014 ed inerenti le modalità di pagamento di tali importi.
– Documentazione relativa a messaggi e dati relativi a telefonate tra il Ferrandino e il sig. Roberto Mirabile – suo amico ed intermediario presso il dr. Vincenzo Gentile (general manager del complesso turistico Novayardinia resort all’interno del quale è ubicato il villaggio vacanze “Il Valentino”) – del mese di aprile dell’anno 2015.
– Documentazione relativa a corrispondenza email sia inviata che ricevuta nella casella di posta elettronica “vanni.ferrandino@gmail.com”, intercorsa con il dr. Vincenzo Gentile e con recapito sulla casella di posta vincenzo.gentile@novayardinia.it, nei giorni immediatamente successivi all’ultimo contatto telefonico avuto col sig. Mirabile.
– Documentazione relativa a simulazioni a computer cronologicamente successive alle predette mail per preventivi richiesti direttamente presso il centro prenotazioni del complesso “Novayardinia”, al fine di verificare la reale entità del trattamento di favore concesso per il tramite del dr. Gentile.
– Documentazione relativa a messaggi intercorsi immediatamente dopo, agli inizi del mese di maggio, tra il Ferrandino ed il D’Abundo, a conferma dell’intenzione di prenotare, per il tramite dell’agenzia di viaggi del D’Abundo stesso (verificatone il più conveniente trattamento), un ulteriore soggiorno anche per l’anno 2015 presso il villaggio “Il Valentino” ed al buon esito della prenotazione effettuata, oltre a tracce delle telefonate intercorse.
– Documentazione relativa a messaggi intercorsi tra il Ferrandino ed il D’Abundo sia nell’anno 2014 che nell’anno 2015 relativi a prenotazione di vacanza, nella stessa località ove ha soggiornato il Ferrandino, del sottufficiale dei CC Marco Pallante, dei dati anagrafici del suo nucleo familiare, dell’importo indicato per il pagamento del soggiorno e del luogo concordato per il pagamento dell’importo pattuito.
– Documentazione relativa a corrispondenza email ricevuta nella casella di posta elettronica “vanni.ferrandino@gmail.com” negli anni 2014 e 2015 da parte dell’agenzia di viaggi di D’Abundo Antonello denominata Yesviaggi relativa a soggiorni presso il Valentino Village di Castellaneta Marina, con invio di voucher, sia per il nucleo familiare del Ferrandino che per il nucleo familiare del sottufficiale dei CC Pallante Marco.
– Documentazione relativa a messaggi tra il Ferrandino e il precedente comandante del Circomare di Ischia Muscariello Raffaele e tra il Ferrandino ed il D’Abundo nell’anno 2015 in ordine a prenotazione di vacanza, sull’isola d’Ischia, del comandante C.V. Francesco Luparelli del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, ai dati anagrafici del suo nucleo familiare, agli importi indicati per il pagamento del soggiorno e alle modalità concordate per il pagamento del corrispettivo complessivamente pattuito.
– Documentazione relativa a messaggi tra il Ferrandino ed il D’Abundo in cui si fa riferimento a tal “Giggione”, presunto intermediario del D’Abundo all’interno del villaggio turistico Il Valentino, grazie al quale – a detta dello stesso D’Abundo – erano stati ottenuti i voucher scontati dal tour operator Nicolaus Tour.
– Documentazione relativa a messaggi intercorsi tra il Ferrandino e il suo collega M.llo Piscopo Agostino (responsabile della sezione Polizia Giudiziaria del Circomare di Ischia) riguardanti la struttura alberghiera denominata “Punta del Sole”, facente capo al Castiglione, nel mese di dicembre 2015.
– Documentazione relativa a messaggi intercorsi tra il Ferrandino e De Angelis Alessio – suo Comandante presso il Circomare di Ischia – nella prima decade di aprile 2016, relativi al completamento di specifica attività di polizia giudiziaria (il riferimento è ad annotazione di polizia giudiziaria e a comunicazione di notizia di reato da ultimare per la struttura alberghiera denominata “Sorriso Thermae Resort” riconducibile alla “famiglia Impagliazzo Antonio).