L’avv. Bruno Molinaro interviene sul Decreto Urgenze che comprende anche le regole per la ricostruzione delle aree colpite dal terremoto del 21 agosto 2017 sulla nostra isola, e manifesta il suo disappunto per come è stato stilato: “La nostra proposta era stata apprezzata e fatta propria sia dal Commissario Schilardi sia dagli esperti del Dipartimento della Protezione Civile. Peraltro, anche il Vice Presidente del Consiglio Luigi Di Maio aveva rassicurato il sindaco Pascale. Invece…”
<< Dalla bozza di decreto legge circolata ieri è stato eliminato ogni riferimento al terzo condono. Nella nostra proposta, ottimamente illustrata in sede istituzionale dal Sindaco di Lacco Ameno Giacomo Pascale, vi era, invece, un esplicito riferimento non solo al terzo condono, ma anche alle disposizioni di cui ai capi IV e V della legge n. 47/85, da applicarsi in via esclusiva nella definizione di tutte le pratiche di sanatoria pendenti, ancorché relative a domande presentate ai sensi della legge n. 326/03. La locuzione “in via esclusiva” ci metteva al riparo da ogni sorpresa interpretativa e poteva trovare giustificazione, anche sul piano costituzionale, nella esigenza di semplificare e rendere il più spedito possibile il processo di ricostruzione del patrimonio edilizio danneggiato dall’evento sismico. Tutti sanno, infatti, che la legge n. 47/85, come ulteriormente modificata ed integrata dalla successiva legge n. 724/94, non pone particolari problemi anche nelle aree vincolate, non condizionando, ad es., la sanabilità delle opere all’accertamento del requisito della conformità urbanistica o al fatto che le opere stesse, nelle predette aree, non abbiano dato luogo a una nuova costruzione, come stabilito dalla Corte di Cassazione con orientamento ormai consolidato, anche se non condivisibile, in relazione al terzo condono. La nostra proposta era stata apprezzata e fatta propria sia dal Commissario Schilardi sia dagli esperti del Dipartimento della Protezione Civile. Peraltro, anche il Vice Presidente del Consiglio Luigi Di Maio, per quanto a mia conoscenza, aveva rassicurato il Sindaco, garantendogli che sarebbe stata approvata così come formulata. Aggiungo, altresì, che un’analoga proposta era stata, anni fa, predisposta su incarico dell’On. De Siano, quale Presidente della Commissione Urbanistica della Regione Campania, anche dal Prof. Sebastiano Conte, il quale aveva previsto l’applicabilità anche al terzo condono delle “condizioni di accoglibilità e delle procedure amministrative” indicate dalle leggi n. 47/85 e n. 724/94. Ciononostante, allo stato, stando al tenore della bozza circolata, c’è ben poco da sperare. Ovviamente, mi auguro di essere smentito. La speranza è l’ultima a morire ed è evidente che, solo dopo la pubblicazione del testo definitivo del decreto legge, potremo tirare le somme. Ancora una volta abbiamo lavorato per il bene del popolo ma la burocrazia giudiziaria insediata presso gli uffici legislativi dei Ministeri e di Palazzo Chigi ha avuto la meglio sulla “volontà” della politica. L’esperienza mi ha insegnato che molti politici ignorano i meccanismi normativi e perciò delegano i magistrati degli uffici legislativi, i quali, nella veste di tecnici prestati all’apparato amministrativo dello Stato, confezionano “le regole” e risultano decisivi. È un dato che, in tanti casi, i veri legislatori finiscono per essere loro e nessuno si scandalizza. Tutti contenti. La Costituzione viene ribaltata nella indifferenza pressoché generale di quelli che dovrebbero, secondo chi li ha votati, rappresentare la “democrazia decidente”. Ma quale “democrazia decidente”? Qui impera la “democrazia delegante” … spesso ad occhi chiusi! Venendo alla novità dell’ultima ora, la stessa è rappresentata dall’art. 24 della bozza di decreto, che rimanda alla procedura semplificata di cui all’art. 9 della legge regionale n. 10/04 che i nostri comuni, compreso quello di Napoli, già da tempo stanno applicando con invio degli atti alla Soprintendenza per la quale vale l’art. 17 bis della legge n. 241/90 sul silenzio assenso. Quindi, a ben vedere, nulla di veramente nuovo. L’art. 9 si applica, tuttavia, alle sole pratiche di condono pendenti ai sensi delle leggi n. 47/85 e n. 724/94. Non anche al terzo condono di cui alla legge n. 326/03. E, purtroppo, la stragrande maggioranza degli immobili danneggiati è interessata anche da pratiche di terzo condono o, comunque, da queste e dalle altre per talune porzioni (preesistenze o ampliamenti). In definitiva, da noi, la ricostruzione, se non cambieranno le cose all’ultimo momento, sarà OFF LIMITS. Nessun intervento di recupero, nessun contributo … fatta eccezione per i pochi immobili legittimamente in sito. Concludo ricordando, che, di recente, dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova, in un articolo pubblicato sul prestigioso quotidiano britannico THE GUARDIAN, è stata attentamente analizzata la situazione del potere pubblico in Italia. Il nostro è visto all’estero come un paese completamente ingessato (ed in effetti lo è) e ciò si spiega, secondo il giornale, perché, dopo la caduta del Fascismo, è stato creato un sistema di tipo bizantino, eccessivamente pedante e cavilloso, nel quale nessuno decide più nulla. Vincono i formalismi, i contrappesi e i veti incrociati e i burocrati sono sovente i padroni assoluti delle decisioni che contano, talvolta anche contro le buone intenzioni degli stessi politici. E nulla cambia in questo scenario gattopardesco >>.