Grande sospiro di sollievo per il popolo dei condannati con R.E.S.A. a carico. Accogliendo il ricorso dell’avvocato Bruno Molinaro, il Giudice Monocratico di Ischia Alberto Capuano, in funzione di giudice della esecuzione penale, ha revocato ieri l’altro un ordine giudiziale di demolizione (R.E.S.A.) riguardante un fabbricato ad uso abitativo sito nel comune di Barano d’Ischia, alla via Acquedotto, per il quale il dirigente dell’ufficio tecnico, Ing. Enzo Ungaro, aveva rilasciato regolare concessione in sanatoria a seguito di favorevole esame di una istanza di condono edilizio presentata dalla interessata ai sensi della legge n. 724 del 1994, sulla quale si era positivamente espressa anche la Soprintendenza per i beni paesaggistici.
Il dato più significativo di tale importante decisione, che segna una netta inversione di tendenza rispetto a precedenti orientamenti, è che il Giudice Capuano, con motivazione perspicua e pienamente aderente all’indirizzo della Cassazione in materia, ha stabilito che il condono edilizio non richiede l’accertamento della “doppia conformità” urbanistica, bensì soltanto la verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla corrispondente normativa che è normativa di sanatoria straordinaria e non ha nulla a che vedere con il testo unico dell’edilizia (art. 36).
L’avvocato Molinaro, nel suo incidente di esecuzione, aveva, peraltro, richiamato numerosi precedenti giurisprudenziali anche in ordine alla possibilità per il giudice dell’esecuzione di revocare l’ordine di demolizione collegato ad una sentenza di condanna passata in giudicato allorquando sopravvenga, come verificatosi nella fattispecie, una causa di incompatibilità rappresentata dall’avvenuto rilascio da parte del comune di una concessione in sanatoria sulla quale non sia possibile esercitare alcun sindacato giurisdizionale negativo in quanto legittimamente assentita.
L’avvocato Molinaro aveva anche depositato agli atti certificati attestanti la corrispondenza delle opere sanate con quelle oggetto di demolizione e l’assenza di trascrizioni in ordine ad eventuali provvedimenti di acquisizione delle opere al patrimonio comunale.