Accogliendo l’istanza proposta dall’avvocato Bruno Molinaro per conto dell’interessata, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha sospeso l’esecuzione di una demolizione di una casa di abitazione di circa 75 mq già programmata a Barano d’Ischia per il prossimo 16 luglio. La demolizione in questione, per la quale era già stato notificato un provvedimento di sgombero, è, come è noto, una delle quattro già da tempo programmate, per le quali il comune di Barano ha ottenuto le necessarie provviste finanziarie (pari a circa 200.000 euro) dalla Cassa Depositi e Prestiti, su richiesta proprio della Procura. L’avvocato Molinaro ha chiesto ed ottenuto dal P.M. procedente la sospensione dell’abbattimento dopo aver depositato poco prima un incidente di esecuzione presso il Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di ischia, basato su molteplici censure e varie questioni non solo di diritto interno e “convenzionale” (dell’Unione Europea), ma anche di fatto, essendo controversa la natura e l’entità stessa delle opere da demolire.
Secondo il consulente della Procura la demolizione riguarderebbe, infatti, l’intero immobile, nel mentre, secondo il legale e la sua assistita, il titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza avrebbe un oggetto circoscritto alle sole opere di completamento. Su questa e sulle altre questioni sollevate dovrà ovviamente pronunciarsi il giudice dell’esecuzione. La casa di abitazione alla quale la R.E.S.A. si riferisce è stata realizzata nel lontano 1996, come emerge dai verbali della Polizia Municipale, ed è di superficie inferiore agli 80 mq. Sul punto vi è da dire che il decreto del Procuratore Generale della Repubblica Luigi Riello del 10 dicembre 2015, che ha stabilito una serie di criteri per la graduazione delle demolizioni, del tutto analoghi a quelli previsti dal famoso DDL Falanga, pone le case di abitazione di superficie inferiore a mq 80/100 all’ultimo posto della speciale classifica.
Nel suo decreto, il Procuratore Generale riconosce espressamente che, “quanto ai beni di rango costituzionale che vengono in rilievo nella materia delle demolizioni, occorre fare riferimento – in un’ottica di valutazione e bilanciamento degli stessi – non solo all’ambiente (art. 9 della Costituzione) e alla salute (art. 32 Cost.) ma anche ad altri beni e principi tutelati dalla Carta Costituzionale, quali l’uguaglianza sostanziale, l’equità, la ragionevolezza e la solidarietà sociale (art. 3 Cost.), il diritto al lavoro (art. 4 Cost.) e la funzione sociale della proprietà (art. 42 Cost.)”.
Va aggiunto, tuttavia, che la Cassazione ha affermato in talune decisioni che i criteri organizzativi dettati dalle Procure sono atti interni che non vincolano i magistrati che li hanno adottati, né spiegano effetti verso l’esterno. Ma questa è un’altra storia sulla quale si potrebbe discutere all’infinito.