CASAMICCIOLA TERME. FABBRICATO DA DEMOLIRE DA DESTINARE AD USO PUBBLICO, IL RICORSO DELL’AVV. MOLINARO

Tutte le forze sono state messe in campo per destinare ad uso pubblico una struttura che potrebbe essere oggetto dell’abbattimento. Questa la volontà dell’amministrazione di Casamicciola Terme, nonché le azioni volte in tal senso da parte del legale Avv. Molinaro. Ora, seppur ottimisti, si attende di conoscere gli sviluppi del contenzioso.

La domanda dell’incidente di esecuzione presentata stamattina in Corte di Appello, dal legale di parte Avv. Lorenzo Bruno Molinaro,  nell’interesse del comune di Casamicciola Terme e volto a far accertare dal giudice della esecuzione che la delibera di consiglio comunale di ieri l’altro ha dato luogo ad “una evidente causa d’incompatibilità con la esecuzione della ingiunzione di demolizione emessa dalla Procura Generale.
Contemporaneamente è stata anche depositata, sempre in Corte di Appello, istanza di fissazione urgente dell’incidente di esecuzione affinché venga garantita alla civica amministrazione, che ha dichiarato la prevalenza dell’interesse pubblico alla conservazione dell’immobile nel proprio patrimonio (destinandolo a “scuola dell’infanzia”) piena tutela giurisdizionale in conformità a quanto previsto dagli articoli 24 della Costituzione e 6 della CEDU (sul diritto ad un equo processo”).

Ed ecco uno stralcio del ricorso dell’Avv. Molinaro:

ECC.MA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

SEZ. VI

ILL.MO SIG. GIUDICE DELL’ESECUZIONE
PROC. ES. N. 68/2009 R.E.S.A.

INCIDENTE DI ESECUZIONE
[ART. 666 C.P.P.]

………Con sentenza pronunziata dalla Corte di Appello di Napoli, Sez. VI,
il 2 marzo 1994, divenuta irrevocabile il 16 aprile 2008, veniva confermata
la condanna emessa dal Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, a
carico di xxxxxxxxxxxxxxxx per il reato ex art. 20, lett. c), della l. n.
47/85 (oggi art. 44, lett. c], del d.P.R. n. 380/01), per avere la stessa
realizzato un fabbricato per civile abitazione in Casamicciola Terme, alla via xxxx

in assenza dei prescritti titoli abilitativi.
2. Con la medesima sentenza, veniva anche confermata la
demolizione delle opere ai sensi dell’art. 7, ultimo comma, della legge n.
47/85.

3. In seguito, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di
Napoli, quale organo promotore della esecuzione, ai sensi dell’art. 655
c.p.p., ingiungeva alla condannata di demolire entro il termine assegnatole
le opere sanzionate, con avvertenza che, in difetto, “si procederà di ufficio
alla demolizione stessa, con attribuzione di tutte le spese”.
4. Va subito evidenziato, sul punto, che, in relazione alle
medesime opere, anche il comune di Casamicciola Terme aveva a
suo tempo adottato, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 47/85, una
ordinanza di demolizione (n. 67/90 del 21 maggio 1990) rimasta
anch’essa inottemperata nel termine assegnato alla parte privata
per la spontanea esecuzione, sicché, a fronte di tale situazione,
secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, doveva
senz’altro ritenersi materializzata anche l’acquisizione gratuita del
bene, in una alla relativa area di sedime e alle c.d.”pertinenze
urbanistiche” al patrimonio comunale: ciò anche perché il ricorso
successivamente proposto dalla interessata “avverso e per l’annullamento”
della predetta ordinanza innanzi al T.A.R. Campania Napoli (ed iscritto al n.
6304/1990) era stato dichiarato perento con decreto presidenziale n.
18353/08 (all. 3).

 

 

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