Si conclude con una prima vittoria della chiesa di Ischia il braccio di ferro con il comune di Casamicciola, svoltosi dinanzi ai giudici del Tar di Napoli, che ha come oggetto del contendere lo stabile – da adibire a sede scolastica – situato nella zona della Sentinella, di proprietà della diocesi e requisito dal sindaco della cittadina termale.
La quinta sezione del Tar Campania ha infatti accolto l’istanza di sospensione formulata con il ricorso presentato dal vescovo di Ischia, mons.Pietro Lagnese e dal parroco di Santa Maria Maddalena, don Gino Ballirano, contro l’ordinanza di requisizione dell’immobile sito in via Vicinale Castanito, in località Sentinella, emessa dal sindaco di Casamicciola il 28 novembre scorso.
L’ordinanza in questione, secondo i giudici del Tar, è stata tra l’altro emessa in assenza dei “presupposti per la qualificazione del provvedimento come ordinanza contingibile ed urgente”. L’atto è stato emesso anche se non si ravvisavano eccezionali motivi, visto che è stato adottato ad oltre tre mesi dal sisma e ad oltre due mesi dall’inizio delle scuole. Per questo spettava al prefetto l’emissione di un tale provvedimento.
A seguito dell’evento sismico dello scorso 21 agosto scorso, l’immobile in questione è stato dichiarato temporaneamente inagibile e sono state indicate le opere da realizzare: risanamento tamponature e messa in sicurezza dei rivestimenti interni ed esterni.
Il 3 novembre 2017 Don Emanuel Monte, nella qualità di delegato all’Edilizia di Culto dell’Ente Diocesi di Ischia, ha presentato segnalazione certificata di inizio attività per la esecuzione, presso l’immobile della Sentinella, di un intervento di recupero.
Nella stessa data, il responsabile del procedimento ha sospeso la pratica e richiesto chiarimenti sulla S.C.I.A. presentata, avendo – a suo dire – rilevato non meglio precisate “incongruenze circa la destinazione urbanistica”, oltre che sulle “modifiche prospettiche che necessitano del nulla osta paesaggistico”
Il successivo 28 novembre 2017, con ordinanza n. 188, il Sindaco del comune di Casamicciola Terme ha disposto la requisizione dell’immobile « per destinarlo immediatamente a scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo “Ibsen” di Casamicciola Terme, e sino a quando non si sarà provveduto a rendere agibile il plesso Ibsen e comunque non oltre 24 mesi dalla data della esecuzione ».
Nel ricorso presentato, l’avvocato Bruno Molinaro ha in primo luogo eccepito l’incompetenza del Sindaco del comune di Casamicciola Terme ad adottare il provvedimento impugnato, di esclusiva competenza del Prefetto, per l’assenza egli eccezionali motivi.
Ma la cosa ancor più grave – è scritto nel ricorso – è anche il fatto che all’atto della adozione del provvedimento, l’immobile di via Castanito era completamente inagibile (come lo è tuttora) e, pertanto, assolutamente inidoneo ad ospitare una scolaresca.
Altrettanto grave – recita ancora il ricorso – è il fatto che, con la requisizione dell’immobile, l’intera isola d’Ischia è stata spogliata anche di un presidio sociale irrinunciabile, quale è il servizio di Centro Sociale Diurno per la Famiglia e la Disabilità cui l’immobile requisito è stato da tempo destinato dalla Diocesi.
Nel giudizio infatti si erano costituite anche le associazioni dei disabili difese dall’avvocato Miriam Petrone.
Il comune di Casamicciola, difeso dall’avvocato Nando Scotto, aveva all’ultimo momento introdotto un nuovo tema per resistere al ricorso, ovvero quello della mancata prova della proprietà dell’immobile in capo alla parrocchia di Casamicciola.
“La tesi è stata da noi sconfessata – ha precisato l’avvocato Molinaro – sia perché tale motivazione non era stata posta a base del provvedimento impugnato, come poi espressamente riconosciuto dal TAR, sia perché – al fine di sgomberare il campo da ogni possibile dubbio – abbiamo, comunque, prodotto in atti documentazione della Conservatoria Immobiliare di Napoli che dimostrava che la proprietà era indiscutibilmente della Parrocchia.
Dopo la sentenza definitiva, prevista per il prossimo 6 dicembre, sarà valutata la possibilità di chiedere al comune il risarcimento dei danni provocati dalla illegittima requisizione, danni da devolvere eventualmente a favore dei bisognosi”
Il TAR, sia per quanto affermato in riferimento al “fumus boni iuris”, sia in ordine all’altro aspetto del pericolo del danno grave ed irreparabile, ha integralmente recepito le nostre prospettazioni difensive. Sono molto soddisfatto del lusinghiero esito del giudizio cautelare, che, per la motivazione addotta dai giudici, anticipa quasi la decisione finale”
Soddisfazione è stata espressa anche dal Vescovo Lagnese soprattutto perché, grazie al cospicuo finanziamento erogato dalla C.E.I. di 250 mila euro sarà possibile adeguare sismicamente l’immobile. La stessa conferenza episcopale sarebbe in procinto di approvare un ulteriore cospicuo finanziamento finalizzato alla completa messa in sicurezza dello stabile.