Terremoto
I due relatori del decreto, in corso di esame alla camera dei deputati, hanno presentato degli emendamenti al famoso articolo 25 che contiene le norme per l’applicazione del condono alle abitazioni colpite dal sisma del 21 agosto 2017.
Sull’argomento interviene l’avvocato Bruno Molinaro, peraltro estensore dello stesso articolo, oggetto di discussione politica:
“Nulla da osservare sugli emendamenti del Governo che confermano, in ogni caso, l’applicabilità delle disposizioni della legge n. 47/85 anche al terzo condono.
Il primo degli emendamenti in questione prevede, infatti, che gli abusi commessi dai mafiosi non possano essere sanati ma tale limitazione – a ben vedere – non è affatto una novità, trattandosi di disposizione già presente nella legislazione condonistica.
Il secondo prevede che sulle istanze di disponibilità del suolo avanzate dai soggetti interessati per gli abusi su area demaniale deve determinarsi la Soprintendenza.
Ed è giusto così!
Il terzo prevede che la Soprintendenza, nel procedimento di condono, deve esprimere il proprio parere nel termine di sei mesi, il quale, tuttavia, è lo stesso termine assegnato al comune per la definizione delle istanze.
Tale previsione può, dunque, definirsi scontata.
Il quarto emendamento, relativo ai contributi da erogare, mi fa venire alla mente la “sentenza suicida” del caso Sofri in quanto dice “tutto e il contrario di tutto”.
Mi spiego meglio.
Il comma 3 dell’articolo 25 prevede che “il procedimento per la concessione dei contributi di cui al presente decreto è sospeso nelle more dell’esame delle istanze di condono e la loro erogazione è subordinata all’accoglimento di dette istanze”.
L’emendamento del Governo pretende di aggiungere a tale disposizione la seguente.
“Il contributo comunque non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono”.
L’intrinseca contraddittorietà di tali ultime previsioni si commenta da sola anche alla luce di quanto previsto dal comma 1 che fa esplicito riferimento ai fabbricati “distrutti o danneggiati” e, quindi, a veri e propri ingombri volumetrici.
Avrebbe avuto un senso stabilire, invece, che “il contributo comunque non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti abusivi di volume non ricompresi in quelli oggetto del condono”.