È di poco fa la notizia che la Procura Generale di Salerno, in accoglimento di apposita istanza dell’avvocato Bruno Molinaro, che aveva presentato articolato incidente di esecuzione alla Corte di Appello di Salerno, ha sospeso l’abbattimento di una casa di necessità prevista a Cava dei Tirreni per la settimana prossima, motivando per la prima volta il provvedimento anche con riferimento alla emergenza “coronavirus”.
Si legge, infatti, nel provvedimento della Procura Generale che l’istanza di sospensione della esecuzione va accolta sino alla decisione della Corte di Appello di Salerno, “tenuto anche conto dell’attuale situazione sanitaria”. Va aggiunto che, nella propria istanza, l’avvocato Molinaro aveva anche rappresentato la condizione di grave vulnerabilità della condannata, evidenziando che:
a) la sua condizione è quella della casalinga, priva, peraltro, di ogni capacità lavorativa per gravi problemi di salute, come già accertato nel corso della istruttoria propedeutica alla attivazione della iniziativa demolitoria;
b) non è proprietaria di alcun appartamento all’infuori di quello sanzionato;
c) è impossibilitata a procurarsi un alloggio alternativo, avendo dimostrato, in sede di incidente di esecuzione, che, secondo i dati ufficiali dell’OMI, consultabili sul relativo sito Internet aggiornato al 30 marzo 2019, soltanto il 2% di tutti gli annunci immobiliari della Provincia di Salerno sono relativi alla città di Cava dei Tirreni, con un indice complessivo di appena 14 annunci per mille abitanti in gran parte riguardanti compravendite (con prezzo medio del 26% superiore alla quotazione media provinciale);
d) si è adoperata in ogni modo per cercare di ottenere l’assegnazione di un alloggio sociale, chiedendo anche il godimento provvisorio della sua casa ormai acquisita al patrimonio del comune di Cava dei Tirreni;
e) la civica amministrazione le ha espressamente negato la possibilità di ottenere l’assegnazione di un alloggio sociale malgrado l’imminente demolizione della casa familiare, né ha acconsentito a forme di utilizzo dell’immobile per finalità di social housing;
f) nella specie, il pregiudizio imminente e irreparabile è dato principalmente dal fatto che l’istante, insieme a suo marito e a suo figlio, dovranno abbandonare la casa familiare nella quale vivono dal 1994: non sanno dove andare e – lo si ripete – non hanno i mezzi per acquistare o affittare un alloggio nel comune di Cava de’ Tirreni, dove risiedono da sempre, né le autorità si sono adoperate per agevolare l’istante e la sua famiglia nella ricerca di una soluzione
alternativa;
i) la casa da demolire, lungi dal costituire un “mostro urbanistico” del tipo Punta Perotti (nei pressi di Bari) o Baia del Fuenti (in Costiera Amalfitana), consta di un solo piano rialzato; l) si consumerà, così, definitivamente la distruzione di quella che dal 1994 è stata la sede unica della vita e degli affetti di una famiglia intera”.
Va detto che analoghi provvedimenti di sospensione delle demolizioni erano stati di recente sollecitati, con separate iniziative, a tutte le istituzioni preposte, Procure Generali comprese, da Raffaele Cardamura, leader del
Comitato nazionale IO ABITO, e dal Sindaco di Cardito Giuseppe Cirillo, i quali avevano a più riprese lamentato che “se da un lato il Governo esorta i cittadini a confinarsi nelle proprie case al fine di porre un argine all’epidemia, dall’altro appare paradossale demolire le abitazioni all’interno delle quali gli stessi dovrebbero obbligatoriamente
rinchiudersi, tenendo conto, altresì, per un verso, degli ulteriori fattori di diffusione del contagio correlati alle attività di sgombero forzato degli immobili dagli occupanti e delle conseguenziali demolizioni, che implicano notoriamente notevole concentrazione di uomini e mezzi e, per altro verso, della assoluta carenza di alloggi alternativi, il cui reperimento, in tali casi, viene frequentemente raccomandato all’Italia dall’Unione Europea”.
Da segnalare anche il fatto che, con decreto del 10 dicembre 2015, lo stesso Procuratore Generale della Repubblica di Napoli aveva ricordato che, nella attività di esecuzione delle demolizioni giudiziali, “quanto ai beni di rango costituzionale che vengono in rilievo nella materia delle demolizioni, occorre fare riferimento – in un’ottica di valutazione e bilanciamento degli stessi – non solo all’ambiente (art. 9 della Costituzione) e alla salute (art. 32 Cost.)
ma anche ad altri beni e principi tutelati dalla Carta Costituzionale, quali l’uguaglianza sostanziale, l’equità, la ragionevolezza e la solidarietà sociale (art. 3 Cost.), il diritto al lavoro (art. 4 Cost.) e la funzione sociale della proprietà (art. 42 Cost.)”.