(Adnkronos) – L’Imu è ordinariamente dovuta dal proprietario, dall’usufruttuario, dal titolare del diritto di abitazione, dal locatario in una locazione finanziaria (leasing), da chi ha un diritto di enfiteusi su terreni o ancora dal titolare di un diritto di superficie.
Il ‘decreto rilancio’ aveva già cancellato la prima rata dell’Imu (rata di giugno) per le categorie di seguito indicate, le quali, in base al ‘decreto di Agosto’ hanno ulteriormente ottenuto la cancellazione anche della seconda rata, quella, appunto, in scadenza il 16 dicembre prossimo. Si tratta di immobili destinati a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro) e relative pertinenze, quelli degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi; da segnalare che è stato disposto che l’esenzione per le pertinenze, vale anche per la prima rata (nel ‘decreto Rilancio’ ciò non era stato previsto); per i bed & breakfast e le case vacanze, l’attività svolta negli immobili deve essere esercitata in forma imprenditoriale da parte dei soggetti passivi dell’Imu.
Sono anche esentati gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni. La condizione è che i soggetti passivi d’imposta siano anche gestori delle attività ivi esercitate (fanno solamente eccezione gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali).