Il TAR Campania Napoli, con ordinanza depositata il 13 luglio 2023, ha emesso il proprio verdetto, accogliendo il ricorso (l’istanza di
sospensione) proposto dall’avvocato Bruno Molinaro nei confronti del Comune di Capri per conto di un proprietario di un immobile sito nel centro storico, a breve distanza dai famosi alberghi LA PALMA e
QUISISANA, teso al riconoscimento del SILENZIO ASSENSO su una istanza di permesso di costruire per un intervento di mutamento di destinazione d’uso dell’immobile mediante esecuzione di opere interne, non assoggettate ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’Allegato A al d.P.R. n. 31 del 2017.
La questione non era semplice in quanto si trattava di stabilire se era applicabile alle aree paesaggisticamente vincolate l’ultima normativa in materia di semplificazione amministrativa (D.L. n. 77/21), integrativa di quella del testo unico edilizio sul SILENZIO ASSENSO in relazione alle richieste di permesso di costruire (art. 20 d.P.R. n. 380/01) anche se ritenute dal Comune non conformi alla
strumentazione urbanistica.
Va, in particolare, precisato che il permesso in questione era stato richiesto al Responsabile dell’Ufficio Tecnico in data 15 luglio 2022 dal privato interessato, assistito dal Geom. Genny Della Rocca che aveva
provveduto a depositare al Comune l’intera documentazione di corredo, comprensiva di titolo, elaborati grafici e relazione tecnica descrittiva delle opere da realizzare, consistenti più specificamente in interventi di “riqualificazione funzionale e straordinaria manutenzione con diverso utilizzo del locale commerciale,
fusione e cambio di destinazione d’uso di abitazione in ristorante, in Capri, alla via Padre Reginaldo Giuliani”.
L’Ufficio Tecnico, tuttavia, non aveva riscontrato l’istanza del privato.
Con successivo atto, l’avvocato Molinaro, ritenuto perfezionato il titolo abilitativo per il decorso del termine di legge (60 giorni per la formulazione della proposta di provvedimento e 30 per l’adozione del
provvedimento conclusivo), aveva chiesto al medesimo Ufficio Tecnico di voler rilasciare formale attestazione per via telematica del SILENZIO ASSENSO, formatosi ai sensi degli artt. 20, comma 8, del d.P.R. n. 380/01 e 62 del D.L. n. 77/21, “per esigenze di certezza dei rapporti, semplificazione e libera circolazione dei beni giuridici”.
L’Ufficio Tecnico aveva, però, rigettato la richiesta con provvedimento del 1^ marzo 2023, “stante il difetto della conformità urbanistica del progetto” e la inapplicabilità della delibera di consiglio comunale n. 41 del 25 giugno 2011, richiamata dal legale, rappresentando tale delibera – secondo l’ufficio tecnico – “un mero atto di indirizzo volto ad
incentivare l’adeguamento dello strumento urbanistico al SIAD” (strumento di disciplina delle attività commerciali).
Il TAR, nel ritenere fondata l’istanza di sospensione del provvedimento di rigetto, ha – di contro – affermato
che “sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare in quanto risulta perfezionato, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. 380 del 2001, il titolo edilizio richiesto”.
Si tratta così di un vero e proprio “via libera” ai lavori in quanto regolarmente autorizzati, seppure per SILENZIO ASSENSO.
Secondo gli esperti, l’istituto del Silenzio Assenso è un istituto del
procedimento amministrativo volto a rafforzare gli strumenti di tutela del privato a fronte della inerzia della pubblica amministrazione.
Tale istituto, in base alle leggi vigenti, si applica anche al procedimento per il rilascio del permesso di costruire, con l’espressa finalità di semplificare l’attività amministrativa autorizzatoria e, contestualmente, dare impulso alle attività economiche del settore edilizio: finalità che ha inteso legittimamente perseguire
L’amministrazione comunale di Capri guidata dal Sindaco Marino Lembo all’atto della adozione della delibera di consiglio comunale n. 41 del 2011.
Il principio di semplificazione è volto, in altri termini, ad “impedire che le funzioni amministrative risultino inutilmente gravose per i soggetti amministrati”, come chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza n.
207 dell’8 luglio 2021.
Non va, infine, sottaciuto che tale principio soddisfa anche l’esigenza di perseguire senza deleteri ritardi ed eccessi burocratici gli obiettivi del PNRR, monitorati costantemente dalla Commissione Europea e di
fondamentale importanza per l’Italia.
Il provvedimento del TAR va nella giusta direzione, segnalandosi per la sua portata innovativa.