Dorga ed alccol, sempre nel mirino delle forze dellordine. Ecco cosa rischiano gli esercenti. E’ bene ricordare che nel novembre 2012 c’è stata la conversione in legge di un decreto che, tra le altre cose, ha modificato la regolamentazione della vendita di alcolici ai minori. Alla luce di queste modifiche, la legge vieta la somministrazione (cioè la vendita per il consumo sul posto) di bevande alcoliche, sanzionandola ai sensi dell’articolo 689 del codice penale se eseguita nei confronti di minori di 16 anni, e ai sensi dell’articolo 14-ter della legge 30 marzo 2001 nr. 125, se eseguita nei confronti di minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni. Quest’ultima disposizione si applica anche alla vendita di alcolici per asporto ai minori di qualunque età. È stato sancito anche l’obbligo per il venditore di richiedere l’esibizione del documento di identità, a meno che l’età del giovane non sia manifesta.
Le multe variano in base all’età del minore: se ha meno di 16 anni la violazione è penale, e si può arrivare fino alla sospensione della licenza per l’esercizio commerciale; se invece il minore ha tra i 16 e i 18 anni, la sanzione sarà amministrativa. Qualora l’infrazione si verificasse più di una volta, scatterebbe la sospensione dell’attività per tre mesi.