Con l’approvazione del cosiddetto “Decreto Infrazioni”, il Senato ha ufficializzato l’esclusione delle concessioni per la portualità turistica dalla normativa applicata alle concessioni balneari, distinguendo le concessioni portuali destinate alla nautica da diporto dalle concessioni di tipo balneare.
“Le disposizioni dell’articolo 1 del decreto legge si applicano alle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio delle attivita’ turistico‐ricreative e sportive”
L’utilizzazione dei beni portuali non rientra quindi nell’ambito di applicazione della Direttiva 2014/23 sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, poiché “non dovrebbero configurarsi come concessioni di servizi” e sono rilasciate sulla base di una procedura di evidenza pubblica.
Già il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli, dott.ssa Linda Comella, nella revoca del decreto del sequestro preventivo delle aree marittime del porto di Lacco Ameno depositata l’11 giugno 2024 aveva ribadito l’indiscutibilità della “piena legittimazione a gestire in maniera diretta i servizi pubblici connessi all’uso del demanio marittimo da parte dell’Ente locale, titolare della funzione amministrativa diretta al rilascio di concessioni dei beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale…”
“L’Ente locale – prosegue il giudice – gode di ampia discrezionalità nella scelta sulle modalità di gestione del bene in discussione (l’approdo di Lacco Ameno) e dei servizi ad esso connessi, ben potendo mantenere in campo a sé stesso l’amministrazione del demanio marittimo”.
A sostegno di questa affermazione, il Gip si rifà alla pronuncia della sesta sezione del consiglio di stato del 2008, nella quale si evidenza che “i beni del demanio marittimo sono istituzionalmente ed in via generale rivolti all’uso pubblico e, pertanto, la scelta dell’amministrazione di mantenere tale destinazione relativamente ad un determinato bene demaniale non richiede una motivazione specifica…”
Proprio perché, come dirà la medesima sezione del consiglio di stato nel 2016 e nel 2019, “la scelta dell’amministrazione di quale fra i vari usi di un bene demaniale (nella specie del demanio marittimo) si presenti più proficuo e conforme all’interesse pubblico costituisce espressione di un’ampia discrezionalità amministrativa…”