ISCHIA PONTE. PARCHEGGIO SIENA, LA SOPRINTENDENZA SI COSTITUISCE “AD OPPONENDUM”

Parcheggio della Siena ad Ischia Ponte

Il ministero della cultura, per mezzo dell’avvocatura dello stato, ha presentato un atto di intervento “ad opponendum” nel procedimento avviato presso il tar dalla società Turistica Villa Miramare contro l’ordinanza di demolizione dell’opera quasi conclusa all’esterno del borgo ischiapontese.

Presso la camera di consiglio già fissata per il 7 giugno, i giudici della sesta sezione del tar campania dovranno tener presente le richieste contenute nel corposo atto, che prevede in sintesi di rigettare le richieste misure cautelari e di rigettare, nel merito, il ricorso presentato dalla società, in quanto ritenuto infondato.

All’esito dei controlli effettuati al cantiere  “emerge – tra l’altro – che l’opera non è interrata ma emerge da suolo di 60-70 cm, con impatto paesaggistico insostenibile.

Con l’atto ad opponendum, il Ministero della Cultura interviene “al fine di impedire, nell’esercizio della doverosa attività di vigilanza, la esecuzione,

in zona di eccezionale valenza paesaggistica e ambientale (posta all’ingresso dello storico borgo di Ischia Ponte), di opere difformi dai titoli assentiti, nonché in violazione della legislazione primaria,

del Piano Regolatore Generale  e del P.T.P. vigenti, tali da comportare grave pregiudizio ai valori dell’ordinato assetto del territorio e della sovraordinata tutela paesaggistica”.

IL TESTO:

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA – NAPOLI
Sezione Sesta
Camera di Consiglio del 7 giugno 2023
ATTO DI INTERVENTO “AD OPPONENDUM”
del Ministero della Cultura (C.F: 80188210589), in persona del legale rapp.te p.t., , rapp.to e difeso
ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. ADS 80030620639), domiciliataria
ex lege in Napoli alla via Diaz n.11 con indirizzo PEC ads.na@mailcert.avvocaturastato.it
Interveniente ad opponendum
NEL GIUDIZIO TRA
la società Turistica Villa Miramare S.p.A. (P.IVA e C.F. 05153930630), in persona del legale
rapp.te p.t., rappresentato e difeso in virtù di mandato dagli Avv.ti Gianluca Maria Esposito ed Angela
Parente, con cui elettivamente domicilia ex art. 25 c.p.a. presso gli indirizzi PEC:
esposito.gianlucamaria@certavvocatilag.it e angela.parente@pec.it
Ricorrente
CONTRO
Comune di Ischia (C.F. 00643280639) in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, in virtù di
mandato, dall’avv. Lorenzo Bruno Molinaro, con il quale elegge domicilio domicilio digitale
corrispondente all’indirizzo P.E.C. avv.molinaro@pec.it, presso il quale dichiara di voler ricevere
tutte le comunicazioni
Resistente
PENDENTE
dinanzi a Codesto T.A.R. per la Campania – Napoli, Sezione Sesta, R.G. n. 2146/2023, Camera di
Consiglio del 7 giugno 2023, avente ad oggetto la richiesta di annullamento, previa sospensiva, con
provvedimento n.31 del 7 marzo 2023 del Comune di Ischia con il quale è stato ordinato al ricorrente
la demolizione e la rimessione in pristino di tutte le opere in sito, come ivi descritte, costituenti
variazioni essenziali rispetto al P.d.C. n. 38/2010 ed all’Autorizzazione Paesaggistica n. 1/2010,
comprese quelle, comportanti rilevante alterazione dello stato dei luoghi, ricomprese nella SCIA
prot.15419/2014, nella DIA prot. n. 29448/2016, nella SCIA prot. n. 17874 del 14.05.2020 e nella
SCIA prot. n.2664/2021, ed altresì degli atti connessi.


Con il presente atto, interviene nell’emarginato giudizio il Ministero della Cultura, in opposizione al
proposto ricorso, al fine di impedire, nell’esercizio della doverosa attività di vigilanza, la esecuzione,
in zona di eccezionale valenza paesaggistica e ambientale (posta all’ingresso dello storico borgo di
Ischia Ponte), di opere difformi dai titoli assentiti, nonché in violazione della legislazione primaria,
del P.R.G. e del P.T.P. vigenti, tali da comportare grave pregiudizio ai valori dell’ordinato assetto
del territorio e della sovraordinata tutela paesaggistica.


FATTO
Si riporta la sequenza degli atti rilevanti.

  1. Sul progetto del “Parcheggio multipiani interrato con adiacente sala polifunzionale” la
    Soprintendenza ha emesso parere favorevole con nota prot. 14606 del 9/7/2010.
  2. Il Comune di Ischia ha rilasciato permesso di costruire ordinario n. 88 del 26/11/2010
    per il parcheggio “avente duplice funzione sia per le esigenze del complesso alberghiero – di proprietà del
    richiedente – assolutamente carente di parcheggi, sia per le esigenze del Centro Storico in sostituzione della
    funzione svolta dal parcheggio a raso oggi esistente”. La Relazione sulla compatibilità paesaggistica
    allegata al progetto (Allegato 6) del prof. Sebastiano Conte inquadra la possibilità di emettere un
    permesso ordinario in quanto l’ambito d’intervento, divenuto zona bianca del P.R.G., è passibile di
    essere utilizzato per la realizzazione nell’interrato di garage, sale convegni, ristoranti a servizio di
    edifici di interesse pubblico (tra cui gli alberghi).
  3. A partire da novembre 2021 la Soprintendenza archeologia belle e arti e paesaggio per l’area
    metropolitana di Napoli – organo del Ministero in epigrafe – sulla scorta di diverse segnalazioni
    ricevute nel merito dei lavori in corso, ha eseguito diversi sopralluoghi, concertati con il Comune di
    Ischia e con il Nucleo Tutela del Patrimonio culturale dei Carabinieri. Attraverso i sopralluoghi
    eseguiti e le campagne di rilievo effettuate dal Comune si sono riscontrate diverse difformità
    realizzative riportate nella nota della detta Soprintendenza inviata al Comune di Ischia prot. 23494-P
    del 9/12/2021 (Allegato 7). La detta nota, così conclude:
    “Risulta evidente, che rispetto al progetto del 2010, questi elementi costituiscono difformità rispetto al
    progetto che alterano la percezione del mare e del Castello Aragonese da Via Pontano, in una zona ad alto
    rilievo ambientale paesaggistico.
    Pertanto questa Soprintendenza chiede al Comune, ovvero all’autorità amministrativa preposta alla gestione
    del vincolo paesaggistico, di avviare le procedure indicate dall’art.167 del D. lgs 42/2004. In mancanza di
    celere riscontro si procederà nei termini di legge.”
    3
    Con quest’ultimo inciso, all’evidenza, la Soprintendenza – all’esito delle evidenze conseguenti agli
    acclaramenti amministrativi – stimola il Comune alla pronta adozione delle procedure indicate
    dall’art.167 del D. lgs n. 42/2004. Quest’ultima disposizione prescrive che in caso di violazione degli
    obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, D. L.vo n.42/2004 il trasgressore è sempre
    tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese sulla base dell’ordine di rimessione in pristino
    adottato dall’autorità competente (nel caso di specie il Comune di Ischia).
  4. Il Comune di Ischia – sulla base del rilievo (formulato illo tempore e, poi rivisitato in seguito
    all’esito di sopravvenienze), operato dallo stesso, che tali difformità non hanno comportato la
    realizzazione di maggiori volumetrie e superfici utili – ha disposto, con ordinanza, tra l’altro, la
    sospensione parziale dei lavori. La detta ordinanza del Comune di Città d’ischia – Servizio 5 e
    Servizio 8 acquisita dalla Soprintendenza via pec nota prot. 6445-A del 29/3/2022 (Allegato 1)
    concerne due differenti e conseguenziali azioni, ordinate dal Comune al ricorrente a seguito della
    costatazione di difformità realizzative del parcheggio, atteso che “è emerso che l’attuale copertura del
    parcheggio, nella parte antistante la rampa di ingresso a nord-ovest, fuoriesce di circa 60-70 cm rispetto alla
    quota di via Pontano”. Pertanto l’opera non può dirsi interrata. Le azioni ordinate sono:
    a. la sospensione parziale dei lavori limitatamente a quelli previsti sulla copertura dell’intero corpo
    di fabbrica, ad eccezione della sola impermeabilizzazione e protezione della stessa con calcestruzzo
    fine;
    b. la riproposizione della pianta copertura con le quote effettive dei luoghi, rappresentando lo stato
    attuale dell’opera, completo della progettazione delle opere emergenti da realizzare da sottoporre
    all’esame della Commissione Locale per il Paesaggio per il successivo parere vincolante della
    Soprintendenza per una valutazione definitiva.
  5. Rispetto a quanto prescritto dal Comune di Ischia con sopracitata ordinanza del 29/3/2022 la
    ricorrente non ha ottemperato nei modi prescritti. Né il Comune di Ischia a fronte della inerzia ha
    adottato atti conseguenziali. La duplice inerzia è proseguita per mesi.
  6. In data 5/12/2022, con nota prot. 23837-P (Allegato 2) la Soprintendenza
    – persistendo la sopraevidenziata inerzia;
  • preso atto anzi – a seguito di segnalazione, avvalorata da fotografie – della ripresa dei lavori e
    dell’avvenuta realizzazione di una struttura in elevazione, costituita da profilati metallici e da
    copertura in pannelli coibentati, ha ordinato la sospensione dei lavori e sollecitato il prosieguo del
    procedimento i sensi dell’art. 167 del D. lgs. 42/2004.
    Tanto ai sensi dell’art. 150 e 155 del D.lgs. 42/2004. Quest’ultima disposizione, ai commi 1 e 2, così
    dispone: “1. Le funzioni di vigilanza sui beni paesaggistici tutelati da questo Titolo sono esercitate dal
    Ministero e dalle regioni. 2. Le regioni vigilano sull’ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente
    4
    decreto legislativo da parte delle amministrazioni da loro individuate per l’esercizio delle competenze in
    materia di paesaggio. L’inottemperanza o la persistente inerzia nell’esercizio di tali competenze comporta
    l’attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero.”.
  1. Due giorni dopo, con nota prot. 49812 del 7/12/2022 – indirizzata alla Soprintendenza,
    alla Procura della Repubblica, al Nucleo Tutela patrimonio culturale e a La Turistica Villa Miramare
    S.p.A. – il Comune di Ischia, riferendosi all’ordine di sospensione della Soprintendenza sollecitava la
    Turistica Villa Miramare spa a trasmettere il rilievo della pianta della copertura di tutte le opere con
    le quote effettive dei luoghi completo della progettazione delle opere emergenti da realizzare da
    sottoporre all’esame della Commissione Locale per il Paesaggio per il successivo parere vincolante
    della Soprintendenza per una valutazione definitiva.
  2. Avverso il provvedimento della Soprintendenza di Napoli prot. 23837 del 5 dicembre 2022 –
    innanzi indicato al punto 6 – l’attuale ricorrente, con ricorso notificato in data 2 febbraio 2023 ha
    proposto ricorso al Codesto Giudice (T.A.R. per la Campania – Napoli, Sezione Sesta), recante n.
    R.G. n. 823/2023, attualmente pendente.
  3. Il Comune di Ischia ha comunicato con nota prot. 3890 del 1/3/2023 di avere ripreso
    gli accertamenti tecnici presso il cantiere in corso, ad opera nel nuovo responsabile del Servizio 5 ing.
    Francesco Iacono, ed ha inviato una lettera informativa alla Soprintendenza con allegate fotografie
    (Allegato 8 bis) contenenti gli esiti degli accertamenti.
  4. con provvedimento n.31 del 7 marzo 2023 il Comune di Ischia ha ordinato al ricorrente “per le
    motivazioni di cui sopra e tenuto conto degli esiti dell’accertamento tecnico supportato da rilievo GPS, ai
    sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/01 e dell’art. 167 del D.LGS. n. 42/04, al Sig. Generoso Santaroni, nato a
    Varese il 03.11.1940, residente a Roma alla via del Giuba 24 int 3, nella qualità di amministratore unico della
    Soc. Turistica Villa Miramare s.p.a., intestataria delle p.lle: foglio 11 p.lle nn. 1- 192-196 -272-374- 440-441,
    la demolizione e la rimessione in pristino di tutte le opere in sito, come descritte, costituenti variazioni
    essenziali rispetto al P.d.C. n. 38/2010 ed all’Autorizzazione Paesaggistica n. 1/2010, comprese quelle,
    comportanti rilevante alterazione dello stato dei luoghi, ricomprese nella SCIA prot.15419/2014, nella DIA
    prot. n. 29448/2016, nella SCIA prot. n. 17874 del 14.05.2020 e nella SCIA prot. n.2664/2021, titoli questi
    ultimi inefficaci in quanto non corredati da autorizzazione paesaggistica, il tutto a proprie cure e spese e nel
    rispetto delle leggi vigenti, nel termine di giorni 90 (novanta) a far data dalla notifica della presente
    ingiunzione;”.
    Tutto ciò osservato in fatto, si rileva in
    DIRITTO
    I. RIUNIONE DEI RICORSI.
    Attesa la palese connessione del ricorso in esame e quello descritto nel punto 8 del FATTO si chiede
    che l’adito Giudice riunisca i due ricorsi.
    5
    II. INFONDATEZZA DEL RICORSO.
    Il ricorso è infondato.
  5. Legittima è la condotta dell’Amm.ne interveniente, come descritta nel fatto, oggetto di doglianza
    – oltrecché nel ricorso pendente dinanzi a Codesto Giudice recante n. R.G. n.823/2023, descritto al
    punto 8 del FATTO – anche nella odierna sede.
    a. Quanto dedotto dalla ricorrente – secondo cui l’ordinanza del Comune è divenuta inefficace ai sensi
    dell’art. 27, comma 3, del DPR n.380/2001 (pag.4 del ricorso) – è infondato in quanto viene dalla
    parte omesso quanto disposto nella lettera b) dell’ordinanza, la quale prevedeva la riproposizione di
    un nuovo progetto per la copertura del parcheggio. Riproposizione ancora, all’attualità, non effettuata.
    b. Legittima – anzi doverosa – è la condotta dell’Amm.ne interveniente, sulla base dell’esatto
    acclaramento delle circostanze fattuali. Questi i dati tenuti presenti dall’Amm.ne interveniente alla
    base del suo provvedimento prot. 23837 del 5 dicembre 2022 innanzi indicato al punto 6 del FATTO:
  • la ricorrente ha posto in essere condotte in contrasto con i titoli urbanistici/edilizi. Tanto risulta
    confermato da plurimi accertamenti, da ultimo quelli contenuti nella sopracitata comunicazione del
    1/3/2023 del Comune di Ischia. Da questa comunicazione si evincono i seguenti aspetti: realizzazione
    delle finiture del volume tecnico non presente in progetto, adiacente alla via Pontano, di significativo
    impatto; realizzazione di uno strato di finitura in calcestruzzo con rete elettrosaldata; sul punto si
    evidenzia che tale strato è riportato “al finito” presentando all’estradosso un disegno tipo
    pavimentazione in pietra. Ciò è a ritenersi grave in quanto presuppone la volontà di concludere l’opera
    senza sottoporsi al parere della Soprintendenza, come richiesto dall’ordinanza comunale. La gravità
    degli interventi posti in essere dalla ricorrente è confermata dal Comune di Ischia che, nell’atto di
    intervento nel giudizio recante n. R.G. n. 823/2023 descritto al punto 6 del FATTO, evidenzia
    l’avvenuta “esecuzione, in zona di eccezionale valenza paesaggistica e ambientale (posta
    all’ingresso dello storico borgo di Ischia Ponte), di opere difformi dai titoli assentiti, nonché in
    violazione del P.R.G. e del P.T.P. vigenti, tali da comportare grave vulnus ai valori dell’ordinato
    assetto del territorio e della sovraordinata tutela paesaggistica ex art.145 d.lgs. n. 42/04.”;
  • inerzia reiterata, oltrecché della ricorrente, anche – illo tempore, fino all’adozione del provvedimento
    prot. 23837 del 5 dicembre 2022 della Soprintendenza – del Comune di Ischia. Quest’ultimo dopo
    l’ordinanza del 29/3/2022 nulla ha operato di sostanziale, in termini di attivazione del procedimento
    ex art.167 D.L.vo n.42/2004, a fronte di conclamate illegittimità;
  • persistente l’inerzia, protrattasi per mesi, in funzione della tutela dell’interesse pubblico
    paesaggistico – attesa anche l‘urgenza del provvedere a fronte della acclarata ripresa dei lavori e
    dell’avvenuta realizzazione di una struttura in elevazione – l’Amm.ne statale in epigrafe ha attivato i
    6
    poteri sostitutivi ex art.155, comma 2, D.L.vo n.42/2004, sospendendo i lavori, nelle more della
    definizione del procedimento di rimessione in pristino ex art.167 D.L.vo n.42/2004 per le opere
    realizzate senza autorizzazione o in difformità all’autorizzazione ricevuta.
    All’evidenza legittima è la condotta dell’Amm.ne interveniente.
  1. Infondate sono le doglianze del ricorrente avverso l’impugnato provvedimento n.31 del 7 marzo
    2023 del Comune di Ischia con il quale è stato ordinato al ricorrente la demolizione e la rimessione
    in pristino delle opere ivi descritte, anche tenuto conto della natura plurivincolata, in area protetta,
    del provvedimento impugnato.
    All’evidenza il Comune di Ischia, sulla base delle sopravvenienze di diversa fonte – accertamento
    dell’Amm.ne statale a mezzo della Soprintendenza, denunce quivis de populo, nuovi sopralluoghi,
    rilievo delle opere eseguito mediante apposita strumentazione gps acquisita agli atti dell’Ufficio
    comunale – ha riesaminato i propri atti e, doverosamente, è pervenuta alla adozione dell’atto
    impugnato. Ciò in quanto all’esito delle sopravvenienze sono emerse difformità sostanziali non
    precedentemente rilevate. All’esito delle sopravvenienze emerge – tra l’altro – che l’opera non è
    interrata ma emerge da suolo di 60-70 cm, con impatto paesaggistico insostenibile.

La richiesta di adozione di misure cautelari non è accoglibile difettando i requisiti di legge:

  • la carenza del c.d. fumus boni iuris emerge da quanto innanzi illustrato nel fatto e diritto;
  • la carenza del c.d. periculum in mora è palese nel bilanciamento di interessi.
    Tutto ciò evidenziato, l’Amm.ne ut supra rappresentata e difesa chiede che l’adito Giudice accolga
    le seguenti
    CONCLUSIONI
    1) riunire il ricorso in esame a quello pendente dinanzi a Codesto Giudice recante n. R.G. n.823/2023;
    2) rigettare le richieste misure cautelari;
    3) rigettare, nel merito, il ricorso siccome infondato.
    All’atto della costituzione si offriranno in comunicazione copia dei documenti indicati come allegati
    nel corpo del presente atto.
    Napoli, 1 giugno 2023

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