LACCO AMENO, PORTO TURISTICO. GESTIONE DEL COMUNE: DOMANI L’UDIENZA PRESSO IL TAR

Si terrà domani, 12 settembre, presso il Tribunale Amministrativo regionale per la Campania, settima sezione – l’udienza camerale per il procedimento tra il comune di Lacco Ameno, rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Bruno Molinaro, e la società Palermo Sroup s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Tommaso Perpetua che ha presentato ricorso in merito alla decisione dell’ente di gestire in proprio, con una società di servizi l’area portuale.

La ricorrente, operatore nel settore “nautica da diporto” aveva presentato in data 10 maggio 2024 una richiesta di concessione demaniale per la gestione “dell’intero approdo turistico di lacco ameno“, rimasta senza esito. E la ricorrente ha denunciato l’illegittimità degli atti adottati dal comune di lacco ameno con riferimento alla gestione diretta del medesimo approdo turistico, in contrasto con la materia della concorrenza, dei principi di imparzialità, trasparenza e non discriminazione“. Gli atti impugnati sarebbero, comunque, viziati da difetto di motivazione sotto il profilo del pubblico interesse in quanto la società ricorrente sarebbe “in grado più dello stesso comune di salvaguardare“, come dimostrato dalla relazione prodotta, dimostrativa “di un progetto di investimento più proficuo e dunque di un migliore sfruttamento della risorsa demaniale“. Illegittima sarebbe, inoltre, la determinazione di “continuare” ad utilizzare i beni demaniali marittimi, in quanto non veritiera sarebbe – anche l’affermazione contenuta negli atti gravati, secondo cui il comune di lacco ameno sarebbe titolare di “concessioni relative a tutte le aree a mare e a terra corrispondenti all’approdo turistico, rilasciate dal competente servizio dell’ente comunale”, risultando, “per converso, i titoli demaniali ad esso intestato irrimediabilmente scaduti al 31.12.2023. Infine illegittima sarebbe anche la costituzione dell’azienda speciale in relazione alle disposizioni vigenti che disciplinano “l’in house providing“.

Tale ricorso, spiega l’avv. Molinaro, legale del comune, è manifestamente infondato e inammissibile, così come l’istanza incidentale cautelare, sprovvista, con ogni evidenza, dei requisiti prescritti. Infatti con ordinanza del 10 maggio 2024, il tribunale del riesame di Napoli ha confermato il decreto di sequestro preventivo del bene per l’utilizzo illegittimo del vecchio gestore e “l’unico modo per interrompere la condotta illecita è far sì che l’ente concedente riacquisti il legittimo possesso”.

Con distinte delibere del 20 maggio 2024, n. 20 e n. 21 il consiglio comunale di Lacco Ameno ha, infine, stabilito che “l’opzione amministrativa prescelta dall’amministrazione, giuridicamente lecita e conforme all’ordinamento nazionale, al diritto unionale e al pubblico interesse, è quella della gestione diretta e della internalizzazione dell’approdo turistico di lacco ameno e dei relativi servizi strumentali, ovvero mediante azienda speciale”.

Come già evidenziato e documentalmente dimostrato, il comune di Lacco Ameno è stato ritenuto dal giudice penale l’unico avente diritto alla restituzione dell’approdo turistico perché provvisto di regolare concessione sino alla data del 31 dicembre 2024. Tale data, come è noto, è stata, da ultimo, estesa al 30 settembre 2027 con decreto legge del 5 settembre 2024.

Inoltre con ampie motivazioni spiega l’avv. Molinaro che è del tutto legittimo il provvedimento con il quale il comune, senza il preventivo esperimento di una gara, stabilisce di auto-affidarsi la gestione diretta, o tramite società in house o azienda speciale, del porto turistico (specchi acquei, aree e beni costituenti l’approdo turistico) e dei servizi funzionali alla nautica da diporto (ormeggio, disormeggio, alaggio, varo, ecc.).

La fattispecie, infatti, non ricade sotto l’egida della direttiva 2006/123/ce (c.d. Bolkestein), con conseguente insussistenza dell’obbligo di selezione tra gli eventuali candidati sancito dall’art. 12 della medesima direttiva (e recepito nell’art. 16 del d.lgs. n. 59/10). Infine l’azienda speciale è, da ritenersi, il modello di gestione del servizio pubblico più vicino alla completa internalizzazione o autoproduzione del servizio stesso. Alla luce delle considerazioni innanzi svolte, l’avvocato difensore, Molinaro, conclude per il rigetto del ricorso e della istanza cautelare di sospensione, in quanto carente dei requisiti prescritti.

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