Le decisioni del giudice sportivo dopo il quinto turno del girone C di Lega Pro.
SOCIETA’ AMMENDA
€ 3.000,00 REGGINA CALCIO S.P.A. perchè propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore numerosi fumogeni; gli stessi nel corso del primo tempo di gara ed una volta nel secondo tempo, intonavano cori offensivi verso le mamme messinesi e le forze dell’ordine; per indebita presenza nei pressi della panchina della squadra di casa di persone non autorizzate che in più occasioni si sedevano in panchina e e protestavano vivacemente contro le decisioni dell’arbitro; tale situazione veniva segnalata dall’addetto federale al dirigente accompagnatore che però non otteneva l’allontanamento dei predetti.
€ 1.500,00 SAVOIA 1908 S.R.L. perchè propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore numerosi fumogeni e facevano esplodere un petardo, senza conseguenze; i medesimi, più volte durante la gara, disturbavano calciatori della squadra avversaria con un raggio laser.
€ 350,00 CASERTANA S.R.L. perchè propri sostenitori introducevano e accendevano numerosi fumogeni nel proprio settore.
ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
COZZA FRANCESCO (REGGINA CALCIO S.P.A.) per aver profferito espressioni blasfeme più volte durante la gara (r.cc).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
GUERRIERA MARCO (MELFI S.R.L.) per comportamento offensivo verso un assistente arbitrale (r.A.A.).
BACCHETTI LORIS (JUVE STABIA S.R.L.) per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete, senza ostacolo.
CONSON DIEGO (LUPA ROMA F.C. S.R.L.) per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete, senza ostacolo.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
SILVESTRI LUIGI (A.C.R. MESSINA S.R.L.) per condotta non regolamentare e per condotta scorretta verso un avversario.
SCHETTER ANTONIO (ISCHIA ISOLAVERDE S.R.L.) per proteste verso l’arbitro e per condotta scorretta verso un avversario.
SALVI STEFANO (LECCE SPA) per condotta scorretta verso un avversario e per simulazione di fallo.
CHECCUCCI FRANCESCO (SAVOIA 1908 S.R.L.) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.