PROCIDA. COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA DEGLI INTERVENTI ABUSIVI: PROTOCOLLO COMUNE, SOPRINTENDENZA, REGIONE.

di Avv. Porfilio Lubrano Lavadera

Le norme tecniche di attuazione del protocollo d’intesa sottoscritto tra il Comune di Procida e la Soprintendenza B.A.P.S.A.E di Napoli,  per la valutazione della compatibilità paesaggistica inerente gli interventi edilizi sul territorio di Procida, detta i criteri e direttive per la formulazione del parere di cui all’art. 32 della L. 47/85 (legge espressamente richiamata nel documento) in relazione alle istanze di condono presentate ai sensi della L. 47/85 e 724/94 – art. 39 – .

In particolare l’art. 2 delle norme tecniche, per la formulazione del parere per gli interventi abusivi realizzati in tutte le zone del territorio, fa espresso ed incontrovertibile riferimento all’art. 32 della L. 47/85 ;  il parere, ai sensi della medesima legge così come previsto dalle norme tecniche di attuazione, deve essere espresso anche sulle opere di completamento e/o riqualificazione o mitigazione, qualora obbligatorie in relazione alla zona in cui ricade l’opere abusiva o ritenute comunque necessarie, indipendentemente dalla zona, nel caso in cui si è in presenza di un manufatto che per tipologia, materiali ecc. abbia caratteristiche incompatibili con  il contesto paesaggistico di riferimento.

Sulla documentazione tecnico/amministrativa che il Comune invia alla Soprintendenza, entro 60 gg dalla ricezione, cosi come indicato nel protocollo d’intesa,  la Soprintendenza esercita le competenze attribuite dall’art. 159 del D.Lgsvo n. 42/04 ( disciplina transitoria )  e cosi con il prosieguo – attualmente a ritenersi  in base alla sopravvenuta Legge n.124/2015 – di 90 giorni per le determinazioni al riguardo in termini di assentibilità prospettica. Pertanto è legittimo ritenere che il richiamo alla normativa ex D.lsgvo n.42/04 ( cosi come alla normativa ex Lege n.124/2015 – art.3-3°comma – sulle c.d. semplificazioni amministrative )   sia da inquadrare esclusivamente nella tempistica, e non ad ogni eventuale altra applicazione in ossequio al principio generale inerente la prevalenza della natura giuridica speciale della disciplina condonistica al cospetto e rispetto a  quella generale/ordinaria di cui alla predetta normativa ex D.lsgvo n.42/04.

Tornando al ” modus  operandi “, ovvero alla esplicitazione procedimentale,  è da ritenere che il prosieguo sia caratterizzato dal fatto che Il titolare della C. E. o P. a C. in sanatoria dovrà eseguire le opere di cui al progetto di completamento e/o riqualificazione entro mesi 24 dal rilascio del titolo.

In conclusione, per la valutazione paesaggistica nel contesto del procedimento del condono edilizio,  risulta ben legittimo ritenere dover far riferimento esclusivamente all’ art. 32 della L. 47/85 così come prescritto anche  nel documento – protocollo d’intesa –  sottoscritto dal Comune e Soprintendenza ( che fa seguito al precedente protocollo d’intesa fra Soprintendenza e Regione ) ; la riprova della esattezza di tale assunto risiede nel  fatto che sia la previgente normativa  ex D.lgsvo n. 490/99 sia l’attuale/vigente D.lgsvo n. 42/04 ( normativa generale ) non contengono alcun tipo di previsione sul procedimento da adottare per il condono edilizio e quindi, nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, per cui  il riferimento resta l’art. 32 della L. 47/85 con le implicazioni innanzi complessivamente esposte.

Se si ragionasse in modo contrario, a sommesso parere dello scrivente, significherebbe svilire di contenuto lo stesso principio di specialità insito nella normativa condonistica, ivi compreso il prosieguo confermativo rappresentato dallo stesso protocollo d’intesa con la Soprintendenza, la cui  natura giuridica ( regolamentare ) subordinata alla Legge nella gerarchia delle fonti normative,  è da ritenersi valevole soltanto in linea generale e non certamente nelle ipotesi di normative speciali – come nel caso di specie , ovvero condonistica – laddove , appunto, è chiamato ad attuare/esplicitare i dettami normativi contenuti nella medesima – prevalente – Legge speciale .

DA IL PROCIDANO.IT

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