Il Comune può rilasciare il condono se la soprintendenza esprime il proprio parere in ritardo. Il Tar accoglie il ricorso dell’avvocato Bruno Molinaro e boccia anche il comportamento del Comune, condannato al pagamento delle spese del giudizio.
È indubbiamente una sentenza puntuale e articolata, destinata a fare chiarezza su molte questioni, quella depositata ieri l’altro dalla Sezione Sesta del TAR Campania Napoli (Pres. Severini, Rel. Palmieri), che, in accoglimento del ricorso proposto, per la interessata, dall’avvocato Bruno Molinaro, ha annullato sia il parere tardivo della Soprintendenza, condizionato alla demolizione di un manufatto sito nel comune di Serrara Fontana alla località Noia, sia il provvedimento di rigetto della istanza di autorizzazione paesaggistica adottato, nella specie, dal Comune, “reo” di essersi adeguato a quanto stabilito dall’amministrazione statale senza addurre un’autonoma motivazione.
Il TAR, in particolare ha accertato e dato atto che “è evidente la tardività del parere di diniego della Soprintendenza, emesso oltre il termine di 45 giorni; lo stesso è stato pronunciato dalla Soprintendenza in data 4.12.2019, pur avendo il Comune di Serrara Fontana inviato la documentazione relativa alle descritte istanze di condono edilizio in data 10.4.2019”.
Il parere reso tardivamente non è giuridicamente inesistente ma perde il proprio carattere di vincolatività, sicché lo stesso deve essere autonomamente e motivatamente valutato dall’amministrazione procedente in relazione a tutte le circostanze rilevanti del caso concreto.
Orbene, facendo applicazione di tali principi, il TAR, oltre a sanzionare la tardività del parere della Soprintendenza, ha anche bocciato la motivazione addotta dal responsabile del Servizio Paesaggio del Comune, condannato al pagamento delle spese del giudizio, avendo illegittimamente recepito il parere tardivo della Soprintendenza senza formulare una propria, autonoma motivazione al riguardo.