SOSTA DELLE NAVI: SICUREZZA NEI PORTI ITALIANI COMPRESE LE ISOLE. DI CESARE FERRANDINO

Premesso che:

  • La disciplina dell’uso degli specchi acquei e precisamente per la sosta diurna/notturna
    destinati alle navi traghetto, per una questione di ordine pubblico nonché di sicurezza portuale e
    della navigazione e della vita umana in mare, rientra nelle esclusive competenze dell’Autorità
    Marittima;
  • occorre applicare pedissequamente Leggi e Regolamenti per contemperare la salvaguardia
    della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
  • nonostante la presenza di Leggi che regolano la materia, a parere dello scrivente, queste
    vengono quasi sempre disattese o solo parzialmente applicate da parte delle Società Armatrici
    operanti in molti porti in Italia;
    -ai fini del rispetto della Sicurezza in ambito portuale deve essere considerato anche il “fattore
    umano”, ovvero la presenza di equipaggi a bordo delle navi in sosta in ambito portuale nell’arco
    diurno e notturno, nonché la salvaguardia dell’ambiente.
  • (Cesare Ferrandino)
    Nell’arco notturno, le navi in sosta nei porti, come pure quelle ormeggiate nell’arco
    diurno/notturno, sono per lo più completamente al buio e senza equipaggio a bordo. Si presume
    in tal caso che gli equipaggi non hanno servizio di mensa, cucina e alloggi a bordo e quindi,
    conseguentemente, gli equipaggi non possono né dormire e/o svolgere un servizio di guardia
    veglia per la mancanza delle cabine ormai dismesse, né mangiare dal momento che anche la
    cucina è posta fuori servizio dalla Commissione a seguito richiesta degli Armatori(Certificato
    “Tecnico Sanitario”), probabilmente al fine di diminuire la Tabella di Esercizio e di Sicurezza del
    personale imbarcato. In ogni modo, tale stato di cose contrasta con i contenuti degli artt. del
    Codice della Navigazione in appresso descritti. Gli ormeggi sono regolamentati dagli artt. 66-67-
    73-87 del Codice della Navigazione – Regolamento della Navigazione Marittima così come segue:
    art.67 (ormeggio di punta o in andana) salvo che non sia diversamente prescritto dal
    comandante del porto, le navi ormeggiate perpendicolarmente alle calate devono di regola
    avere di prua due ancore in mare, e di poppa cavi in numero e di resistenza adeguati….)”- Ciò
    significa avere spazi sufficienti per le manovre evolutive in funzione della lunghezza della nave e
    di poter disporre catene alle ancore (lunghezza di catena sufficiente a garantire la tenuta della
    pressione dinamica diretta/indiretta del vento sulla superfice della nave, in modo da garantire
    un ormeggio in sicurezza -art.73″ (mezzi di accesso dalle navi alle banchine) le navi ed i
    galleggianti che mantengono mezzi di accesso appoggiati alle banchine devono curarne la
    sorveglianza e tenerli convenientemente illuminati durante la notte”- Ciò significa avere almeno
    una forza minima di 1/3 dell’equipaggio in guardia veglia attiva durante l’arco notturno e
    diurno- art.87 “(incendi nei porti) in caso di incendio nei porti o nelle località adiacenti, il
    comandante del porto prende gli opportuni provvedimenti ai termini anche delle leggi speciali
    sulla prevenzione ed estinzioni degli incendi. I comandanti delle navi eventualmente ordinate dal
    comandante del porto. Se l’incendio avviene a bordo di una nave, il comandante della stessa
    nave deve darne immediato avviso al comandante del porto, adottando frattanto le necessarie
    misure….” Ciò significa che devono mantenere in efficienza ed in stato di pronto intervento gli
    impianti ed i servizi di bordo per la rilevazione e l’estinzione degli incendi, assicurando un
    servizio permanente di vigilanza a mezzo del personale di bordo sia durante l’arco diurno che
    notturno – art.66 “(agevolazione al movimento di altre navi) le navi ed i galleggianti
    all’ormeggio hanno l’obbligo di ricevere cavi, di allentare gli ormeggi e di eseguire quanto sia
    necessario per agevolare il movimento di altre navi e di altri galleggianti, nonché di cooperare al
    salpamento delle ancore, che si fossero impigliate nelle loro) -Ciò significa assicurare un servizio
    permanente di vigilanza a mezzo del personale di bordo sia durante l’arco notturno che diurno.
    Questo vale anche quando si concede l’autorizzazione per le navi in disarmo. Regolamento

navigazione marittima – art.64 del C.d.N. (divieto di arrecare impedimento alle manovre di altre
navi) Infatti,molte l’Ordinanze vigenti in alcuni porti in Italia consentono, in violazione di legge:
“la reperibilità dell’equipaggio!!!!!….” Sulla base di detti principi, vengono omessi dei requisiti
normativamente previsti dalla legge. Inoltre,il comunicato stampa apparso sul (Torre d’Amare)
è solo propaganda in quando l’alimentazione della nave collegata alla rete di terra può
garantire solo l’illuminazione della nave e non si possono tenere in servizio gli apparati che
servono nell’immediatezza per intervenire in caso d’incendio,rinforzare gli ormeggi, salpare le
ancore ed altro. Inoltre , sulla base di detto sistema vengono omessi gli standard di sicurezza a
bordo e nell’ambito portuale .In linea di principio, un Ordinanza deve essere emessa solamente
in presenza di vuoti normativi e/o “ordinare” appunto prescrizioni aggiuntive alle disposizioni
di legge. Viceversa, nel caso di specie, essendo la materia già ampiamente regolata dal Codice
della Navigazione e relativo Regolamento di Sicurezza come su esposto, è parere che la materia
non possa essere gestita con un Ordinanza di parte , in violazione delle norme di sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare.
Si allegano alla presente le norme da applicare alle Navi in disarmo (o sosta non operativa)
Art.74 – CdN
Per le navi in disarmo, il comandante del porto stabilisce il numero minimo dei marittimi di guardia a bordo,
precisandone, ove occorra, la qualifica
Regolamento di Sicurezza
Art.217 – Ronda.

  1. Su tutte le navi da passeggeri deve essere effettuato un servizio di ronda in modo che tutti i locali ove può
    svilupparsi un incendio, nonché i locali accessibili al servizio stesso vengano visitati il più frequentemente
    possibile, in relazione al tipo ed alle dimensioni della nave, ed ogni principio di incendio possa essere
    prontamente rivelato.
  2. Ogni membro della ronda deve essere istruito sulle sistemazioni della nave e sull’ubicazione e
    funzionamento di tutte le apparecchiature che può essere chiamato ad usare.
  3. Deve essere effettuata almeno una ronda dalla mezzanotte alle quattro.
  4. Sulle navi che debbono avere la squadra dei vigili del fuoco, questi partecipano alle ronde, che devono
    essere effettuate almeno due volte durante il giorno ed almeno tre volte durante la notte.
  5. Alla fine di ogni ronda, deve essere fatto rapporto all’ufficiale di guardia sul ponte di comando, che ne
    prende nota nel giornale nautico.
  6. I locali di alloggio dei passeggeri devono essere convenientemente vigilati durante la notte da apposito
    personale di guardia.
    Art.218 – Sorveglianza antincendio sulle navi nei porti.
  7. Durante la sosta delle navi nei porti, gli impianti e i servizi di bordo per la segnalazione e l’estinzione degli
    incendi devono essere mantenuti in efficienza. Nel caso di lavori di riparazione o di manutenzione agli impianti
    suddetti, e con nave a secco in bacino, devono essere provveduti adeguati mezzi sostitutivi.
  8. Eventuali esenzioni possono essere rilasciate, per motivate ragioni, dal comandante del porto.
  9. Sulle navi che hanno l’obbligo della squadra dei vigili del fuoco anche quando non vi siano passeggeri,
    almeno un terzo dei componenti la squadra deve essere sempre a bordo pronto per ogni evenienza.
  10. I doveri e la responsabilità dell’ufficiale preposto alla squadra dei vigili del fuoco in porto sono assunti, in
    sua assenza, dall’ufficiale di coperta in servizio.
  11. Sulle navi che effettuano lavori giornalmente, in caso di sospensione dei lavori stessi, deve essere
    effettuato un accurato controllo nelle zone interessate dai lavori e nelle zone adiacenti, in ordine a possibili
    pericoli di incendio.

Art.253 – Squadra antincendio.

  1. Quando non è prescritta la squadra dei vigili del fuoco le consegne da osservarsi nel caso di incendio a
    norma del precedente Art. 203, devono prevedere la formazione di una squadra antincendio al comando di un
    ufficiale di coperta o sottufficiale.
    Art.254 – Squadra di pronto intervento.
  2. Sulle navi da passeggeri deve esistere una squadra di pronto intervento guidata da un ufficiale o, in
    mancanza, da un sottufficiale di macchina, composta di idoneo personale ed opportunamente attrezzata, con
    il compito di intervenire prontamente per effettuare speciali operazioni quali, ad esempio, l’apertura di porte o
    la rimozione di lamiere allo scopo di liberare persone rimaste bloccate nell’interno dei locali, puntellamenti e
    blocco di vie d’acqua.

DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2015, n. 71 – Attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la
direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare.
Art. 2 – Definizioni
Tutte quelle rilevanti ai fini indicati negli articoli del Regolamento di sicurezza precedentemente indicati.
Art. 5 – Disposizioni generali in materia di addestramento

  1. L’addestramento dei lavoratori marittimi è disciplinato ai sensi dell’articolo 123, primo comma, del codice
    della navigazione ed è oggetto di appositi corsi, il cui svolgimento può essere affidato a istituti, enti e società
    ritenuti idonei ed autorizzati con provvedimenti dell’autorità competente di cui all’articolo 3, comma 2.
    Art. 6 – Certificati di competenza, certificati diaddestramento e convalide
  2. Il comandante, il direttore di macchina, gli ufficiali di coperta e di macchina, l’ufficiale elettronico, i
    comuni di coperta e di macchina, i marittimi abilitati di coperta e di macchina, il comune elettrotecnico e,
    ove previsto, gli altri lavoratori marittimi contemplati nelle regole dell’annesso alla Convenzione STCW, sono
    in possesso di un certificato di competenza o di un certificato di addestramento ovvero della convalida di
    riconoscimento di un certificato di competenza rilasciati da una delle amministrazioni indicate all’articolo
    3, che abilita il titolare a svolgere le competenze menzionate nel certificato stesso.
    Art. 15 – Responsabilità delle compagnie di navigazione
  3. La compagnia di navigazione assicura che a bordo delle proprie navi:
    a) i lavoratori marittimi possiedono un certificato rilasciato in conformità alle disposizioni del presente decreto;
    b) l’equipaggio sia formato in conformità alle disposizioni in materia di tabella minima di sicurezza di cui
    all’articolo 16, commi 4 e 5, del presente decreto;
    c) la documentazione ed i dati relativi ai lavoratori marittimi siano conservati, ai sensi dell’articolo 6, comma
    14, e tenuti a disposizione includendo, tra l’altro, documenti e dati relativi alla loro esperienza, formazione,
    idoneità fisica e competenza ai fini dei compiti loro assegnati;
    d) i lavoratori marittimi, all’atto dell’ammissione in servizio a bordo di una nave, familiarizzino con i propri
    compiti specifici e con i regolamenti, le installazioni, le attrezzature, le procedure e le caratteristiche della
    nave, rilevanti ai fini dei loro compiti abituali e di emergenza;
    e) l’equipaggio sia in grado di coordinare le proprie attività nelle situazioni di emergenza ed
    adempiere le funzioni vitali ai fini della sicurezza e della prevenzione o del contenimento
    dell’inquinamento.

f) il personale marittimo abbia seguito corsi per il ripasso e l’aggiornamento dell’addestramento come
previsto dalla Convenzione STCW;
g) la comunicazione orale sia efficace e conforme del capo V, regola 14, paragrafi 3 e 4, della
Convenzione SOLAS 74, nella versione modificata;

  1. La compagnia di navigazione, il comandante ed i membri dell’equipaggio sono individualmente
    responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del corretto adempimento delle disposizioni di cui al
    comma 1, nonché dell’adozione di ogni altra misura eventualmente necessaria per assicurare che
    ciascun membro dell’equipaggio contribuisca, con le proprie cognizioni e capacità, alla sicurezza della nave.
  2. La compagnia di navigazione fornisce al comandante della nave istruzioni scritte, secondo quanto
    disposto dalla regola VIII/2 della Convenzione STCW e della sezione A-VIII/2 del codice che indicano:
    a) le strategie e le procedure da seguire per garantire che ogni membro dell’equipaggio appena imbarcato
    abbia la ragionevole possibilità di familiarizzarsi con l’equipaggiamento della nave e con le procedure
    operative e le altre disposizioni necessarie per il corretto assolvimento dei propri compiti, prima che essi gli
    siano stati demandati. Tali strategie e procedure includono la previsione di un ragionevole lasso di tempo
    durante il quale il lavoratore marittimo neoassunto abbia l’opportunità di conoscere:
    1) l’equipaggiamento specifico che utilizzerà o farà funzionare;
    2) le procedure di guardia, di sicurezza, di tutela dell’ambiente e di emergenza specifiche della nave e le
    disposizioni necessarie per il corretto adempimento dei compiti assegnatigli;
    b) la designazione di un membro esperto dell’equipaggio che avrà la responsabilità di assicurargli la
    comunicazione delle informazioni essenziali in una lingua comprensibile.
  3. Le compagnie di navigazione garantiscono che i comandanti, gli ufficiali e il personale in servizio con
    funzioni e responsabilità specifiche a bordo delle proprie navi ro-ro passeggeri abbiano completato la
    formazione necessaria per acquisire le capacità adeguate al compito da svolgere e alle funzioni e
    responsabilità da assumere, tenendo conto degli orientamenti forniti alla sezione B-I/14 del codice STCW.
  4. La compagnia di navigazione assicura che a bordo delle proprie navi siano disponibili i testi delle
    normative nazionali e internazionali aggiornate in materia di salvaguardia della vita umana in mare,
    protezione e tutela dell’ambiente marino i quali sono messi a disposizione dei comandanti, ufficiali e radio
    operatori al fine di tenerne aggiornate le conoscenze.
    Pericoli identificati con nave in porto:
  5. Incendio;
  6. Allagamento/falla;
  7. Inquinamento.
    Incendio
    Si deve fare la differenza tra le navi su cui vi deve essere la squadra VV.F. e quella ove deve esserci la
    Squadra antincendio. In entrambi i casi il personale che deve farvi parte deve avere il Certificato di proficiency
    come di seguito indicato:
  8. Coordinatore delle operazioni (Ufficiale di coperta o sottufficiale per le navi dove non è prevista la
    squadra VV.F.) – Codice STCW – CoP –Sezione A-VI/3 e Tavola A-VI/3 ;
  9. Squadra VV.F./Squadra antincendio (Operatori) – Codice STCW – CoP –Sezione A-VI/1 e Tavola A-
    VI/1-2
    Allagamento/falla
    Ufficiale con funzioni di Management: CoCCodice STCW – CoC –Sezione A-II/2 e Tavola A-II/2 avente la
    competenza “Respond to navigationalemergency” – conoscenza “Action to be takenifcollisionisimminent and
    following a collision or impairment of the watertightintegrity of the hullby any cause” ed “Assessment of
    damage control”

Personale della squadra di pronto intervento: Codice STCW – CoP –Sezione A-II/4 e Tavola A-II/4
Inquinamento
Secondo le indicazioni contenute nel SOPEP Plan.

Tanto premesso:
si sottolinea che le su descritte situazioni di pericolo sono oggettivamente significative e
rappresentano i prodromi del possibile verificarsi di un sinistro marittimo in ambito portuale.

Capitano s.l.c. Cesare Ferrandino

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